1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione al fine di essere autorizzate a certificare i veicoli storici.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.
3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI), l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), e l'Automobile Club Italiano (ACI).
4. Le nuove associazioni che intendono ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 6 devono documentare che ad esse sono associati un numero minimo di venti club o scuderie, che sono presenti e operativi da almeno tre anni in non meno di sei regioni e che hanno un numero minimo di soci iscritti, che non deve essere inferiore a trenta per ogni club; dette associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA.
5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai richiedenti.
6. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.